Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. I finanziamenti sono ripartiti in base alla consistenza numerica dei soggetti affetti da malattie metaboliche ereditarie assistiti nelle singole regioni e province autonome, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni delle strutture ivi istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, tenuto altresì conto delle attività specifiche di prevenzione e, dove attuate e attuabili, di ricerca.